Codice rosso: la nuova risposta alla violenza di genere
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. “Codice Rosso”), fortemente voluta dall’allora ministro avv. Giulia Bongiorno, allo scopo di rafforzare la tutela delle donne vittime di crimini domestici e, in generale, di tutti i soggetti più indifesi (compresi i minori), apportando – conseguentemente – rilevanti modifiche alla relativa disciplina penale, sostanziale e processuale.
Stante la ricorrente quanto tragica centralità del tema in questi giorni (e non solo), in questo articolo voglio analizzare il contenuto della nuova legge, onde verificare se i nuovi rimedi previsti dal legislatore possano considerarsi sufficienti a scongiurare il ripetersi di forme di violenza domestica.
La novità più significativa è costituita dall’introduzione nel nostro ordinamento, all’art. 612 ter c.p., del nuovo reato di “revenge porn“, volto alla repressione del dilagante fenomeno di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. L’introduzione di questo reato deve la propria genesi alla drammatica vicenda che ha coinvolto Tiziana Cantone, giovane ragazza che ha deciso di togliersi la vita a causa di un video (dal contenuto pornografico) filmato dall’ex fidanzato e diffuso in rete a sua insaputa.
Il nuovo art. 612 ter c.p., in particolare, stabilisce che: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. 3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. 4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. 5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio“.
La ratio sottesa alla nuova fattispecie incriminatrice è, con tutta evidenza, quella di contrastare la diffusa pratica di vendicarsi di qualcuno (molto spesso dell’ex partner), diffondendo – senza alcun consenso – materiale sessualmente esplicito che lo ritrae.
Dall’analisi della nuova fattispecie incriminatrice emerge che sono cinque le condotte sanzionate, ossia inviare, consegnare, cedere, pubblicare, diffondere immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere nella sfera privata dei soggetti ritratti e senza il consenso di questi ultimi. Risponde del reato anche chi diffonde tale materiale dopo averlo a sua volta ricevuto.
Il comma terzo dell’art. 612 ter prevede una circostanza aggravante laddove il fatto sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da altra persona legata sentimentalmente alla persona offesa.
Per quanto concerne il regime di procedibilità, il reato è punito a querela della persona offesa ma il termine per la proposizione è lungo e fissato in 6 mesi (è evidente l’analogia con il regime di procedibilità stabilito per i reati di violenza sessuale).
Un’altra modifica rilevante al codice penale è stata apportata dall’introduzione del nuovo reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” di cui all’art. 583 quinquies c.p., il quale prevede che: “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno“.
Il nuovo reato è stato introdotto allo scopo precipuo di distogliere i consociati dal cagionare lesioni mediante l’utilizzo di acido corrosivo; significativa in tal senso è la rilevante cornice edittale della pena della reclusione, stabilita per le suddette condotte da otto a quattordici anni.
Il “Codice Rosso” ha introdotto, altresì, il reato di costrizione o induzione al matrimonio di cui all’art. 558 bis c.p. e il reato di violazione delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 387 bis c.p.
La riforma de qua, infine, ha inasprito le pene previste per i reati di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (stalking), di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.
Anche sul fronte procedurale sono state introdotte significative modifiche. Anzitutto, la nuova legge n. 69 del 2019 ha reso più celere l’avvio del procedimento penale nell’ipotesi in cui si siano configurati i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori (stalking), in modo tale da favorire la pronta adozione di provvedimenti volti alla protezione delle vittime.
A tal fine, è stato stabilito l’obbligo in capo alla polizia giudiziaria – non appena acquisita la notitia criminis – di riferire immediatamente la suddetta notizia di reato al pubblico ministero, anche in forma orale.
Il pubblico ministero, a sua volta, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa o da colui che ha denunciato i fatti di reato entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.
Al contempo, è stato esteso il campo di applicazione delle misure di prevenzione (ora applicabili anche al reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.) ed è prevista la possibilità, per il giudice, di garantire il rispetto della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (come ad es. il braccialetto elettronico), estendendo in tal modo una modalità attuativa in origine prevista soltanto per la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Concludendo, la legge n. 69 del 2019 vanta, senza alcun dubbio, numerosi meriti. Innanzitutto quello di aver tipizzato alcune gravi condotte, oggi assurte a reato. In secondo luogo, le riconosco il merito di aver inasprito le pene stabilite per fattispecie criminose spesso prodromiche al compimento di un omicidio, in tal modo rafforzandone la dissuasione. Infine, una nota di encomio va anche alle modifiche apportate al codice di procedura penale, le quali consentono – laddove posti in essere fatti di reato di violenza domestica o di genere – l’attivazione di procedure semplificate, più celeri, oltre al rafforzamento dell’utilizzo delle misure cautelari e di prevenzione.