Legittima difesa: prime applicazioni post riforma

La legittima difesa, racchiusa all’art. 52 c.p. e da oltre una decade al centro di un acceso dibattito politico, si colloca tra le cause di giustificazione che escludono la configurabilità di un fatto di reato; di recente, è stata oggetto di una rilevante modifica, operata dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019 (recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”).

Preliminarmente si evidenzia che le cause di giustificazione (o “scriminanti”) racchiudono situazioni di fatto peculiari, in presenza delle quali un fatto – che altrimenti costituirebbe reato – non acquisisce tale carattere di illiceità poiché la legge lo impone ovvero lo consente.

Per quanto concerne, in particolar modo, la scriminante della legittima difesa, la riforma si distingue per aver inciso nella disciplina della c.d. legittima difesa domiciliare, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 59 del 13 febbraio 2006. Invero, il nuovo comma 2 dell’art. 52 c.p. sancisce che “chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere” nel proprio domicilio “agisce sempre in stato di legittima difesa”.

Procedendo con ordine, l’art. 52 c.p. in esame statuisce che:

  • Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

  • Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma (reato di violazione di domicilio), sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

  • Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

  • Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

La riforma del 2019 ha inciso, altresì, significativamente sull’istituto dell’eccesso colposo, ex art. 55 c.p., il cui nuovo testo sancisce la non punibilità di chi “trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità“. 

Il fondamento della legittima difesa risiede nella preminenza dell’interesse dell’aggredito rispetto a quello dell’aggressore; la dottrina minoritaria considera la suddetta scriminante un residuo dell’autotutela privata.

Dalla lettera dell’art. 52 c.p. si evince che gli elementi costitutivi della fattispecie sono la situazione aggressiva, da un lato, e la reazione difensiva, dall’altro. Per quanto concerne la situazione aggressiva, questa viene delineata come il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui (rientrandovi non soltanto i diritti personali ma anche quelli patrimoniali). La reazione difensiva, invece, dev’essere necessaria – ossia il pericolo non può essere altrimenti evitato – e proporzionata all’offesa minacciata.

Più precisamente, il pericolo è attuale se l’aggressione è in essere al momento della reazione. In secondo luogo, affinché l’offesa possa classificarsi come ingiusta, è necessario che l’intruso non sia stato provocato dall’aggredito; in riferimento, poi, al requisito della necessarietà della difesa, in dottrina si è evidenziato che la reazione è necessaria laddove il soggetto aggredito sia privato della possibilità di difendersi senza offendere l’aggressore, essendo di conseguenza costretto a porre in essere un’azione antigiuridica.

Il concetto di proporzione è ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, tuttavia l’opinione dominante ritiene che il requisito della proporzione vada valutato con un giudizio ex ante, mettendo dunque a confronto l’offesa che l’aggredito poteva temere ragionevolmente dall’aggressore con quella da lui prodotta come reazione.

Per comprendere la portata della riforma del 2019, è necessario comprendere com’era stato configurato il rapporto di proporzione tra reazione e aggressione dal legislatore del 2006.

A tal fine, si evidenzia che la sussistenza della proporzione era presunta laddove la reazione venisse posta in essere mediante l’utilizzo di un’arma legittimamente detenuta (o di altro mezzo idoneo) per difendere l’incolumità propria o altrui ovvero beni materiali, messi in pericolo dall’intrusione abusiva nel domicilio privato. Dunque erano due i presupposti di legittimazione della scriminante della legittima difesa: 1) la presenza legittima all’interno del domicilio della persona che si difende; 2) la legittima detenzione dell’arma utilizzata allo scopo difensivo.

In questo contesto si inserisce la riforma introdotta dalla l. 36 del 2019, la quale ha rafforzato la citata presunzione di proporzione, ricordiamo infatti che ora il rapporto di proporzione sussiste sempre.

La ratio della riforma del 2019, a ben vedere, risiede nella volontà del legislatore di limitare ulteriormente la discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti della legittimità della difesa nel proprio domicilio.

Inoltre, la disposizione di cui al quarto comma introduce una vera e propria presunzione di legittima difesa nell’ipotesi in cui, nel corso di una violazione di domicilio, si commetta un reato per respingere un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri strumenti di offesa.

Tale modifica aveva suscitato inizialmente dibattiti accesi in dottrina, alcuni autori in particolare si erano dimostrati preoccupati che la novella avesse introdotto un’autorizzazione indiscriminata ad offendere chiunque si introduca nel domicilio altrui senza il legittimo consenso del titolare, in quanto tale incostituzionale poiché contrastante con i diritti fondamentali garantiti.

Sul punto è intervenuta recentemente la Suprema Corte, chiamata a interrogarsi sulla configurabilità della scriminante della legittima difesa in capo all’imputato che, accortosi che un malintenzionato stava tentando di entrare (in orario notturno) nella propria abitazione dalla finestra della camera da letto dei propri figli, aveva imbracciato un fucile legalmente detenuto e – uscito sul balcone di casa – aveva sparato nella direzione dell’uomo, cagionandone la morte, nonostante l’aggressore stesse scappando.

Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso l’operatività della scriminante della legittima difesa, evidenziando che la novella legislativa, pur essendo stata introdotta allo scopo di rafforzare la presunzione del rapporto di proporzione tra offesa e difesa, dev’essere conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). A tal fine, è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della scriminante in analisi e, più precisamente, è necessaria l’attualità dell’offesa, la necessità della reazione al fine di difendere l’incolumità propria o altrui ovvero i propri o gli altrui beni, limitatamente alle ipotesi in cui vi sia un pericolo concreto che l’offesa attuale ai beni possa trasmodare in aggressione alla persona (Cassazione penale, Sezione III, 10 dicembre 2019, n. 49883).

A ben vedere, nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte è l’elemento costitutivo dell’attualità del pericolo a mancare, poiché il ladro stava uscendo dalla finestra al momento del fatto. Al contrario, affinché possa sussistere la legittima difesa, è necessario che la reazione si contrapponga ad un’offesa in atto.

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