Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari

I prossimi 20 e 21 settembre gli italiani sono attesi alle urne per il voto al referendum costituzionale che ha ad oggetto il taglio dei parlamentari.

Perché si vota? Il procedimento di revisione costituzionale è previsto all’art. 138 Cost. e si caratterizza, per quanto qui di interesse, per un complesso iter di approvazione delle leggi volte alla modifica della Costituzione. La ratio sottesa risiede nella necessità di ponderare scrupolosamente i contenuti di una legge volta alla modifica di una carta costituzionale rigida. Di conseguenza, sono richieste all’uopo, in ogni ramo del Parlamento, due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.

Più precisamente, le deliberazioni successive di ciascuna Camera devono avere ad oggetto il medesimo disegno di legge, nel rispetto del principio della doppia delibera conforme; invero, nell’ipotesi in cui vengano presentati emendamenti tra la prima e la seconda deliberazione, l’intero procedimento di approvazione della legge deve ricominciare ex novo.

Per quanto concerne la prima deliberazione (e per l’approvazione dei singoli articoli della legge) è sufficiente la maggioranza ordinaria, invece nella votazione della seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

Tuttavia, in ordine a tale ultimo aspetto, si rende necessaria una precisazione: qualora la legge venga approvata nella seconda votazione da entrambe le Camere con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti (c.d. maggioranza qualificata), il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione e la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, diventando legge dello Stato a tutti gli effetti; viceversa, laddove la legge di revisione costituzionale venga approvata nella seconda votazione con la sola maggioranza assoluta (come nel caso che ci occupa), questa sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi potrà essere sottoposta a referendum costituzionale, qualora ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.

Lo scopo del referendum costituzionale, previsto laddove la legge di modifica non sia stata approvata con un’ampia maggioranza dei due terzi delle Camere, è proprio quello di consentire una verifica della corrispondenza della legge alla volontà del popolo.

La legge di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione – volta alla riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2019. Parimenti è prevista una diminuzione del numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero: da 12 a 8 per i deputati, da 6 a 4 per i senatori.

Inoltre, si segnala che attualmente nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7 (ad eccezione di Molise, che ne ha 2, e Valle d’Aosta, che ne ha 1), mentre la legge di riforma costituzionale diminuisce il numero minimo di senatori per Regione a 3.

La legge in commento consente anche alle Province autonome di avere senatori, con la conseguenza che i seggi non andranno più ripartiti esclusivamente tra Regioni ma, a contrariis, tra Regioni e Province autonome, in proporzione alla loro popolazione.

Alla luce di tutto ciò, le Regioni che registrerebbero – laddove la riforma venisse approvata – una notevole riduzione di seggi in percentuale al Senato sono: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Calabria; alla Camera registrerebbero una maggiore riduzione di seggi (rispetto alle altre Regioni): Lombardia, Lazio e Sicilia.

La riforma è volta, altresì, alla modifica dell’art. 59 Cost. al fine di sciogliere il nodo interpretativo inerente il numero massimo di senatori a vita. Il conflitto interpretativo verteva, in particolare, sulla necessità che il numero massimo di senatori a vita in carica fosse complessivamente 5 ovvero sulla possibilità attribuita a ciascun Presidente della Repubblica di nominare fino a 5 senatori a vita. Il nuovo art. 59 Cost. statuisce, infatti, in modo lapidario che il numero complessivo dei senatori a vita non può in alcun caso essere superiore a 5.

Infine, segnalo che la riforma inciderà inevitabilmente sull’elezione del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune, oltre che dai delegati regionali e dai senatori a vita. Alla riduzione dei membri del Parlamento conseguirebbe l’attribuzione di un maggior peso decisionale in capo ai delegati regionali e ai senatori a vita.

Per quanto riguarda il post referendum, laddove il risultato sia contrario all’approvazione ne verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e la legge si considererà come mai emanata; al contrario, se il risultato dovesse essere favorevole, il Presidente della Repubblica provvederà alla promulgazione della legge.

L’art. 138 Cost. prevede che la legge di revisione costituzionale debba essere approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, non è dunque stabilito un quorum deliberativo.

Indietro
Indietro

Responsabilità del locatore in ipotesi di immobile inidoneo all’uso pattuito

Avanti
Avanti

Codice rosso: la nuova risposta alla violenza di genere