La riforma Cartabia del processo civile

Lo scorso 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n. 206 del 26 novembre 2021 (c.d. Riforma Cartabia), la quale introduce novità essenziali per quanto concerne il processo civile a partire dal 22 giugno 2022.

Si premette che tutte le disposizioni attuative della riforma entreranno in vigore con riferimento esclusivamente ai procedimenti instaurati dopo il 22 giugno 2022, non anche per quelli pendenti.

Scopo del suddetto intervento legislativo è quello di rendere la giustizia più efficiente, riducendone soprattutto i tempi del 40% nei prossimi cinque anni, nel rispetto delle indicazioni fornite al nostro Paese della Commissione Europea nel corso del 2019 e del 2020.

Procediamo con ordine analizzando le novità più significative inerenti il processo civile.

Innanzitutto, gli istituti di risoluzione alternativa (rispetto al giudizio) delle controversie, quali la mediazione e la negoziazione assistita, sono stati incentivati prevedendo agevolazioni fiscali, estendendo le materie in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità (in particolare in ipotesi di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

Inoltre, sono la normativa prevede una revisione della disciplina inerente la formazione e l’aggiornamento dei mediatori, nonché la possibilità che gli incontri di mediazione vengano effettuati da remoto.

Per quanto concerne la negoziazione assistita, è prevista la possibilità per gli avvocati di svolgere un’attività di istruzione stragiudiziale, ossia di acquisire dichiarazione da parte di terzi che sono rilevanti ai fini dell’oggetto della controversia, nel rispetto delle garanzie sancite per le parti (quali la verbalizzazione delle dichiarazioni, la previsione di sanzioni penali per chi rende false dichiarazioni e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio). Le suddette prove raccolte nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita saranno poi utilizzabili nel futuro giudizio.

Ovviamente il compimento di abusi, da parte dell’avvocato, nella suddetta attività di acquisizione probatoria stragiudiziale costituisce un grave illecito disciplinare.

In ordine, poi, alle novità afferenti il processo di cognizione di primo grado, la riforma prevede che le istanze istruttorie vadano racchiuse già nell’atto di citazione; analoga previsione è sancita per il convenuto che debba costituirsi, quest’ultimo dovrà elencare tutti i mezzi di prova di cui intende avvalersi già con la comparsa di costituzione e risposta.

Inoltre, l’atto di citazione dovrà contenere - in aggiunta ai requisiti di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c. - l’ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli artt. 82 e seguenti del codice di rito, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La riforma prevede, altresì, che prima dell’udienza di comparizione attore e convenuto abbiano a disposizione delle memorie in cui proporre eccezioni e domande riconvenzionali che sono conseguenza della comparsa di costituzione, per l’attore, e della memoria, per il convenuto, nonché modificare domande e indicare ulteriori mezzi di prova.

Successivamente, nel corso dell’udienza di comparizione, è previsto che le parti compaiano personalmente per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel corso della suddetta udienza, qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, il Giudice dovrà provvedere alle richieste istruttorie fissando all’uopo udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori entro il termine di novanta giorni ovvero fisserà udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti termine sino a 30 e 15 giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tenutasi l’udienza conclusiva, il Giudice dovrà depositare la sentenza entro i successivi trenta giorni.

E’ stato parimenti riformato anche il procedimento ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., infatti è possibile ricorrervi anche quando è competente il Tribunale in composizione collegiale qualora i fatti di causa non siano controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attivitaà istruttoria costituenda non complessa.

Peraltro, nel corso del giudizio di primo grado avente ad oggetto diritti disponibili è prevista la possibilità per il giudice - su istanza di parte - di pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate; ordinanza reclamabile.

La riforma, inoltre, riduce i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e introduce un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell’oggetto della causa, analogo a quello previsto per il procedimento di competenza del giudice monocratico.

Per ciò che attiene al giudice di pace, si prevede una sua uniformazione rispetto al procedimento dinnanzi al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione delle sue materie civili di competenza.

Per quanto concerne il giudizio di appello, invece, la riforma sancisce il superamento del filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestatamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; è previsto inoltre che i termini di impugnazione decorrano - per entrambe le parti - dal momento in cui la sentenza è stata notificata.

In ordine al giudizio in Cassazione, la riforma prevede un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi improcedibili, inammissibili o manifestatamente infondati. Più precisamente, il suindicato procedimento accelerato consiste nella in una proposta - comunicata sia agli avvocati che alle parti - di definizione del ricorso da parte del giudice, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata; successivamente, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato e il giudice pronuncia decreto di estinzione.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità per il giudice di merito, qualora debba decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto.

In materia di revocazione è stata introdotta una nuova ipotesi nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.

La Riforma Cartabia ha inciso, altresì, significativamente sul processo di esecuzione prevedendo, innanzitutto, l’abrogazione delle disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva, con la conseguenza che per valere come titolo per l’esecuzione forzata occorrerà la mera attestazione di conformità della copia dell’originale.

In riferimento al pignoramento, poi, la riforma introduce la sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto per consentire al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre un’istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

E’ sancita altresì accelerazione nella procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore, oltre alla riforma dell’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato. Sotto tale ultima aspetto è previsto un termine di durata (annuale) della delega, rinnovabile dal giudice; l’obbligo per il professionista di svolgere – in questo periodo – almeno tre esperimenti di vendita e di presentare una tempestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di essi; il corrispondente obbligo del giudice di vigilare sull’operato del professionista e sul rispetto dei tempi; l’obbligo del giudice di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento

La novità più significativa in materia di processo di esecuzione attiene all’introduzione di un nuovo istituto avente ad oggetto la “vendita privata” del bene, nel procedimento di espropriazione immobiliare, “direttamente” ad opera del debitore, previa autorizzazione del giudice in tal senso.

Sempre nell’esercizio del potere di delega, è prevista la riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia, oltre all’istituzione del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie.

In primo luogo, dovrà essere introdotto un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

In second’ordine, è prevista la razionalizzazione della fase istruttoria e decisoria, oltre all’abbreviazione dei termini processuali.

Dovranno essere introdotte disposizioni relative all’attività del mediatore familiare, alla disciplina di nomina del curatore speciale del minore, alla nomina del tutore del minore nel corso e all’esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Sempre in questo ambito si prevedono specifici criteri per regolamentare l’intervento dei servizi socioassistenziali e sanitari e le attività di controllo inerenti le situazioni che riguardano i minori.

Infine, dovrà essere introdotto un rito unico per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e predisporre una regolamentazione autonoma per il giudizio d’appello per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

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Come cambia il processo penale con la Riforma Cartabia

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