Attività giornalistica e tutela del trattamento dei dati personali del minore
La libertà di informazione, nella sua duplice accezione attiva – quale diritto del giornalista di informare (c.d. diritto di cronaca) e passiva – intesa come diritto del cittadino di essere informato – impone al giornalista stesso di trattare dati personali.
Il suddetto trattamento dei dati, operato dal giornalista, richiede due requisiti fondamentali: i dati devono essere raccolti in modo lecito; la diffusione dei dati deve avvenire nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali del minore, è necessario comprendere cosa prevede la normativa vigente per poter stabilire se il trattamento sia avvenuto in modo lecito.
A tal fine, si premette che la tutela dei minori nel mondo dell'informazione viene garantita attraverso diversi livelli di protezione.
In primo luogo, infatti, la Costituzione all'art. 31, comma 2, stabilisce che la Repubblica tutela “l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Quanto alla legislazione ordinaria, poi, la legge n. 176/1991 ha ratificato la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989), che all'art. 3 stabilisce: “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Di rilievo, parimenti, è il successivo art. 16: “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze e tali affronti”.
È in tale contesto che si inserisce il d. lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), che – in linea generale – si prefigge lo scopo di garantire a chiunque la protezione dei dati personali che lo riguardano, stabilendo altresì che il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà personali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Il codice della privacy si occupa espressamente dei minori all'art. 50, ove sancisce espressamente il divieto “di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore”.
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016), l’interessato ha la possibilità di opporsi al trattamento e di richiedere:
il diritto all’oblio: consente all’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati anche dagli archivi storici e dalle pagine web. Laddove non sia possibile procedere alla cancellazione dei dati, l’interessato può ottenere che l’accesso alla notizia che lo riguarda venga limitato attraverso la deindicizzazione (la pagina web contenente la notizia verrà dunque rimossa dai motori di ricerca, pur permanendo all’interno del sito che la ospita);
il diritto all’aggiornamento dei dati che lo riguardano.
Il nuovo Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ha espressamente disciplinato, all'art. 8, le ipotesi in cui il trattamento dei dati del minore possa dirsi lecito: anzitutto, per l'ipotesi in cui il minore abbia compiuto gli anni 16, occorre il consenso del minore stesso; viceversa, per i minori degli anni 16 è necessario che il consenso venga prestato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Nell’ipotesi in cui il trattamento sia illecito, il Regolamento conferisce la possibilità all’interessato di ricorrere al Garante della Privacy al fine di far accertare l’illiceità del trattamento e ottenere, conseguentemente, la cancellazione dei relativi dati.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti derivanti dall’illecito trattamento e dalla diffusione della notizia ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ.
La tutela del minore trova adeguato riscontro anche all'art. 7 del Codice Deontologico dei Giornalisti, il quale dispone che: “al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione”.
Il suddetto codice deontologico, come noto, dev'essere necessariamente integrato dalla Carta di Treviso (la quale costituisce parte integrante della disciplina in materia di protezione dei dati personali), che pone in rilievo l'esigenza di salvaguardare il “maggiore interesse del bambino”, con la conseguenza che nessun minore può essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illecite nella sua privacy.
La rilevanza della Carta di Treviso è indiscussa anche a livello europeo, essendo stata recentemente oggetto di attenzione da parte del Parlamento Europeo nella prospettiva di costituire una comune base giuridica di riferimento disciplinante il rapporto tra i minorenni e l’informazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è di cristallina evidenza che il trattamento dei dati personali operato dal giornalista incontra stringenti e condivisibili limiti nell’ipotesi in cui il destinatario del trattamento sia un soggetto minore. In tal caso, infatti, nel difficile bilanciamento con il diritto di cronaca e l’interesse pubblico alla diffusione della notizia, l’ordinamento tutela il preminente interesse del minore alla riservatezza. Di conseguenza, non è ammessa la pubblicazione di elementi idonei a rendere riconoscibile il minore stesso, salvo consenso del minore che abbia compiuto gli anni 16 ovvero del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Sul fronte dei rimedi esperibili, il soggetto interessato potrà, da un lato, rivolgersi al Garante della Privacy per ottenere l’accertamento dell’illiceità del trattamento e, soprattutto, la cancellazione dei dati e, dall’altro, adire - ex art. 2043 c.c. - la competente autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’illecito trattamento e dalla diffusione della notizia.