La protezione del minore straniero nella giurisprudenza sull’art. 31 TUI

L’art. 31, comma 3, del D.lgs. 286/1998 rappresenta uno degli strumenti di maggiore rilevanza nella tutela del superiore interesse del minore straniero presente sul territorio nazionale. La norma, invero, attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia del familiare straniero, anche in deroga alla disciplina ordinaria sull’immigrazione, quando sussistano “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”.

La disposizione, tradizionalmente interpretata in chiave eccezionale, ha conosciuto negli ultimi anni una significativa evoluzione giurisprudenziale, soprattutto a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 21799 del 2010.

Secondo la Suprema Corte, infatti, i “gravi motivi” - presupposto per l'operatività dello strumento di tutela in esame - non coincidono esclusivamente con situazioni emergenziali o con patologie acute del minore, ma comprendono qualunque danno effettivo, concreto e obiettivamente grave derivante dall’allontanamento del familiare di riferimento o dallo sradicamento del minore dall’ambiente nel quale è cresciuto.

Più precisamente, le Sezioni Unite hanno evidenziato come “la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato italiano del familiare del minore di cui all'art. 31 del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) deve essere concessa non solo se ricorrono gravi motivi contingenti ed eccezionali strettamente inerenti la salute del minore stesso, ma anche quando sia possibile presumere un deterioramento grave della condizione psico-fisica del medesimo a seguito dell'allontanamento improvviso del genitore (o familiare), fermo restando il necessario contemperamento tra due valori primari, quali l'interesse del minore e la salvaguardia dell'ordine pubblico. A tal fine, pertanto, deve ritenersi sufficiente la sussistenza di qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute riconducibili al complessivo equilibrio psico-fisico del minore, potrebbe ad egli derivare a causa dell'allontanamento improvviso del familiare o del suo definitivo sradicamento dall'ambiente ove è cresciuto. Trattasi, dunque, di situazioni di indeterminabile durata, non stabili e non facilmente catalogabili, benché siano accomunate dal fatto che tutte rappresentano eventi traumatici, non prevedibili nella vita del bambino, che travalicano il normale comprensibile disagio legato al rimpatrio del medesimo o del suo familiare” (Cass. Civ., Sez. Un., 25 ottobre 2010, n. 21799).

Tale interpretazione estensiva è stata in seguito ribadita dalla giurisprudenza di legittimità: “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute del minore sia fisica che psichica” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 febbraio 2018, n. 4197).

Questa impostazione trova largo conforto nelle fonti sovranazionali e nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In particolare, assume un rilievo centrale l'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176/1991, secondo cui “in tutte le decisioni relative ai fanciulli […] l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente”.

Tale principio impone alle autorità nazionali di adottare una valutazione sostanziale (e non meramente formale) della posizione del minore, privilegiando l'effettiva protezione del suo equilibrio psicofisico rispetto a esigenze amministrative o di controllo migratorio.

Parimenti rilevante è l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte EDU ha più volte affermato che i provvedimenti di allontanamento o di espulsione incidenti sull'unità familiare devono essere sottoposti a un rigoroso giudizio di proporzionalità, soprattutto quando coinvolgano minori stabilmente inseriti nel territorio dello Stato ospitante.

Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, invero, il superiore interesse del minore costituisce parametro prioritario di bilanciamento tra il diritto dello Stato al controllo dell’immigrazione e la tutela della vita familiare.

In tale prospettiva, il radicamento sociale, scolastico e terapeutico del minore assume un ruolo decisivo nella valutazione della legittimità di misure che possano comportarne lo sradicamento o la separazione dalla figura genitoriale di riferimento.

Anche la Corte Costituzionale italiana ha progressivamente valorizzato la centralità dell’interesse del minore nelle dinamiche migratorie familiari, affermando la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sull’immigrazione alla luce degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 32 Cost.

In particolare, la Consulta ha evidenziato come la tutela dell’infanzia e della salute del minore rappresentino valori primari dell’ordinamento, suscettibili di prevalere rispetto a esigenze di carattere amministrativo ove sia dimostrato un concreto rischio di compromissione dell’equilibrio psicofisico del bambino.

Il quadro sovranazionale così delineato ha inciso profondamente anche sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha progressivamente abbandonato una lettura rigidamente eccezionale dell’art. 31 del Testo Unico sull'Immigrazione, valorizzando invece il concetto di “danno effettivo, concreto e obiettivamente grave” derivante dall’allontanamento del familiare.

Ne emerge una concezione della tutela minorile fortemente personalizzata, nella quale il giudice minorile è chiamato a verificare in concreto tanto il grado di vulnerabilità del minore quanto la qualità del legame genitoriale, nonché la continuità terapeutica e assistenziale, il livello di integrazione sociale e scolastica, l’impatto psicologico derivante dalla separazione familiare o dallo sradicamento territoriale.

Sul piano processuale ne consegue indefettibilmente che la valutazione richiesta al Tribunale per i Minorenni dovrà essere concreta e individualizzata, fondata non su automatismi, ma sull’effettivo impatto che la separazione familiare può produrre sull’equilibrio psicologico, relazionale e terapeutico del minore.

Particolarmente significativa appare l’applicazione dell’istituto nei casi di minori affetti da disabilità, disturbi neuropsichiatrici o gravi fragilità cognitive e comportamentali.

In tali ipotesi, infatti, il pregiudizio derivante dall’allontanamento del genitore assume una consistenza ancora più evidente, soprattutto quando il minore:

  • è inserito in percorsi terapeutici continuativi;

  • beneficia di sostegno scolastico specialistico;

  • necessita di assistenza quotidiana non delegabile;

  • presenta una forte dipendenza affettiva dalla figura genitoriale.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente valorizzato proprio il concetto di continuità terapeutica, educativa ed emotiva quale elemento centrale nella valutazione dei “gravi motivi” richiesti dall’art. 31 T.U.I.

In questo contesto assumono particolare rilievo le relazioni dei servizi sociali, le certificazioni neuropsichiatriche, il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/1992 e l’inserimento del minore in reti scolastiche e riabilitative consolidate.

L’attenzione del giudice minorile si concentra sempre più frequentemente non soltanto sulla patologia in sé, ma soprattutto sulle conseguenze destabilizzanti che la perdita della figura genitoriale potrebbe determinare nel delicato equilibrio del minore vulnerabile.

Alla luce della crescente ampiezza dello spettro applicativo di questo strumento di tutela, sarebbe riduttivo configurare l’art. 31 T.U.I. soltanto come una norma derogatoria della disciplina migratoria; una siffatta impostazione svuoterebbe di contenuto uno dei principali strumenti di attuazione dei principi sovranazionali volti alla protezione dell’infanzia.

A ben vedere, infatti, la norma in esame impone all’interprete un costante bilanciamento tra le esigenze di controllo dell’immigrazione e la tutela dei diritti fondamentali del minore.

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