Studio Legale Bandiera

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La legittimazione processuale del figlio maggiorenne economicamente non indipendente

Molto spesso nella prassi si pone la questione di verificare chi abbia la legittimazione attiva, tra la madre e il figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente, per ottenere quanto dovuto dal padre per il mantenimento del figlio stesso.

Se da un lato il figlio è titolare del diritto al mantenimento (obbligazione che peraltro gode di una copertura costituzionale all’art. 30), dall’altro lato sussiste il diritto della madre a ricevere il contributo dal padre – obbligato in solido ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. – per le spese di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.

Il titolo, inoltre, frequentemente è a beneficio della madre.

Quid iuris? Tenuto conto di entrambe le finalità del mantenimento, sussiste una duplice legittimazione. Tale legittimazione concorrente, però, è inquadrata dalla giurisprudenza come alternativa, con la conseguenza che “qualora venga accolta la richiesta da parte del figlio di versamento diretto dell’importo stabilito a carico del genitore non convivente a titolo di contributo al mantenimento, non può accogliersi la medesima richiesta da parte del genitore convivente. Viceversa, laddove il figlio non richieda direttamente l’assegno di mantenimento, il genitore con lui convivente ha la legittimazione a richiederlo, anticipando le spese per il suo mantenimento” (Tribunale La Spezia, sentenza n. 179 del 12 marzo 2018).

Inoltre, sono due i requisiti che fanno venir meno la legittimazione attiva in capo alla madre: 1) se il figlio maggiorenne non coabita con la stessa (sul punto si veda Tribunale di Roma, Sez. 1, 11 gennaio 2019, sentenza n. 765); 2) se il figlio maggiorenne ha fatto valere il diritto iure proprio.

Un tanto ha trovato conforto nella giurisprudenza di legittimità: «il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un’ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone» (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869).

Concludendo, la legittimazione processuale del figlio maggiorenne non autosufficiente e della madre è concorrente e alternativa. La legittimazione attiva della madre è esclusa in ipotesi di non coabitazione o laddove il figlio maggiorenne abbia preventivamente agito iure proprio.